Art. 5.
(Nazionalità).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al CNC istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari in maggioranza italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) direttore della fotografia italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

 

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          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

          p) uso di industrie tecniche italiane;

          q) uso di teatri di posa italiani.

      3. Per quanto concerne le componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere favorevole della commissione per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a).
      4. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenta complessivamente almeno due delle componenti di cui alle lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) e f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 .
      5. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film a carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che ha il regista e lo sceneggiatore italiani, l'autore del soggetto italiano o gli autori in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali e i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzano la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenta tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, significative

 

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qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.
      6. Per film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e di corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
      7. Per cortometraggio si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, di carattere narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
      8. Per film in coproduzione o in compartecipazione si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ai sensi dell'articolo 25.
      9. I film che hanno i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi e separati elenchi istituiti presso gli uffici del CNC. A tale fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro tre mesi dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei citati requisiti.
      10. Per film d'essai si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. I film ammessi al finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 19 assumono automaticamente anche la qualifica di film d'essai. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche
 

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o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
      11. Per impresa nazionale di produzione di distribuzione o di esportazione si intende l'impresa o la società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per impresa nazionale di esercizio e industria tecnica nazionale si intende l'impresa o la società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività.